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| Regolamento Nazionale Scuola di Notariato "Jacopo da Lentini" |
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REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI NOTARIATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO DEL 28 OTTOBRE 2005
TITOLO I SCOPO E RICONOSCIMENTO
Articolo 1
Definizione e finalità istituzionali
Le Scuole di Notariato sono istituzioni di specializzazione post- universitaria promosse dagli organi istituzionali della Categoria, con lo scopo di preparare gli aspiranti alla professione notarile e di favorire l'aggiornamento professionale dei notai in esercizio.
Esse possono altresì:
- organizzare corsi di perfezionamento per l'esercizio della professione per i neo-vincitori del concorso;
- organizzare e patrocinare dibattiti, seminari, tavole rotonde, conferenze e convegni e curare pubblicazioni su argomenti che interessino l'attività notarile;
- istituire borse di studio e premi da assegnare agli allievi più meritevoli con modalità da stabilire in appositi regolamenti.
Le Scuole di notariato non hanno scopo di lucro.
Articolo 2
Riconoscimento
Il Consiglio Nazionale del Notariato riconosce, a tutti gli effetti di legge, le Scuole di Notariato che ne facciano richiesta, che abbiano svolto almeno un anno di attività e che conformino il proprio operato al presente regolamento.
Un Consigliere Nazionale, nominato responsabile del settore dal Consiglio Nazionale del Notariato all'inizio di ciascun mandato, curerà i rapporti con le Scuole di Notariato riconosciute, riferendone periodicamente al Consiglio.
Articolo 3
Domanda di riconoscimento
Ai fini del riconoscimento della Scuola di Notariato, l'Organo Notarile preposto alla gestione della stessa deve presentare domanda al Consiglio Nazionale del Notariato.
Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti:
- Statuto o regolamento della Scuola;
- Programma dei corsi con relazione illustrativa degli stessi.
Eventuali deroghe alla strutturazione dei corsi, così come prevista nei successivi articoli 18 e 19, dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Articolo 4
Relazione annuale sull'attività svolta
Ai fini dell'ottenimento o della conservazione del riconoscimento, ciascuna Scuola di Notariato, all'inizio di ogni anno accademico e comunque entro la data del 15 novembre, dovrà inviare al Consiglio Nazionale del Notariato una relazione sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, corredata dall'elenco dei docenti, dal programma di studi previsto per l'anno accademico in corso e dall'elenco degli iscritti, il cui numero non dovrà essere inferiore a 25 (venticinque) unità, salvo giustificate eccezioni che il Consiglio Nazionale del Notariato si riserva di valutare di volta in volta.
Articolo 5
Revoca del riconoscimento
Il riconoscimento è revocato allorché il Consiglio Nazionale del Notariato constati che sono venuti meno i presupposti sulla base dei quali era stato concesso.
TITOLO II
RUOLO UNICO DEI DOCENTI NOTAI
Articolo 6
Ruolo Unico dei docenti notai
Per le scuole di notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato è istituito il Ruolo Unico dei docenti notai
Articolo 7
Caratteri e finalità del Ruolo
Il Ruolo Unico dei docenti notai delle Scuole di Notariato riconosciute è finalizzato alla costituzione di un corpo docente stabile, idoneo ad assicurare il regolare svolgimento di corsi di preparazione per l'accesso al notariato e per l'aggiornamento dei notai in esercizio relativamente alle discipline inerenti alle funzioni notarili.
Il ruolo dei docenti notai è unico a livello nazionale.
Esso è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato con la collaborazione delle Scuole di Notariato riconosciute.
Il Ruolo Unico si compone di un numero di docenti notai sufficiente ad assicurare efficienza ed operatività alle Scuole di Notariato riconosciute.
Articolo 8
Commissione per la tenuta del Ruolo dei docenti notai
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con propria deliberazione, istituisce la "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico dei docenti notai", la quale è composta da sette membri, così nominati:
- un consigliere nazionale nominato dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- tre notai nominati dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- tre notai, scelti tra gli Organi Direttivi delle Scuole di Notariato riconosciute, nominati dal Consiglio Nazionale del Notariato, che avrà cura di individuare un componente per ciascuna area geografica corrispondente alle zone di elezione dei revisori del Consiglio Nazionale del Notariato, tenuto altresì conto delle dimensioni delle scuole.
Ciascun componente della Commissione dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.
La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
Articolo 9
Funzioni della Commissione
La "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico dei docenti notai" svolge le seguenti mansioni:
a) stabilisce, ogni biennio, il numero dei docenti notai iscritti al Ruolo unico, previa determinazione della pianta organica di ciascuna Scuola di Notariato riconosciuta, da effettuarsi di concerto con i responsabili della scuola stessa, in considerazione delle dimensioni di essa, del numero di allievi, del numero complessivo e della qualità dei corsi, delle ore di insegnamento, delle iniziative e delle attività anche esterne che la scuola svolge;
b) valuta le domande di ammissione, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo, anche con funzioni ispettive in ordine al possesso dei titoli;
c) vigila costantemente sul rispetto degli impegni assunti dai docenti notai con le singole Scuole di Notariato riconosciute, assumendo a tal fine informazioni e potendo acquisire tutta la documentazione necessaria alle proprie deliberazioni;
d) procede, su istanza dello stesso docente o su motivata decisione della Scuola di Notariato presso cui viene esercitata l'attività di insegnamento, alla cancellazione del docente notaio dal Ruolo, secondo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 15.
Articolo 10
Deliberazioni della Commissione
La commissione è convocata dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
Tutte le deliberazioni della commissione sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica alla data della deliberazione stessa.
In nessun caso comunque, e dunque anche in assenza di taluno dei componenti, le delibere della Commissione potranno essere adottate con un numero di voti inferiore a tre.
La commissione potrà deliberare un regolamento per la disciplina delle proprie attività, funzioni e deliberazioni.
Articolo 11
Pianta Organica delle Scuole di Notariato
La commissione per la tenuta del Ruolo dei Docenti Notai, di concerto con gli Organismi Direttivi delle Scuole di Notariato riconosciute, determina la Pianta Organica di ciascuna Scuola nel rispetto dei seguenti principi:
a) la pianta organica di ogni scuola sarà stabilita con criteri di adeguatezza e proporzionalità alle dimensioni della scuola stessa;
b) verranno prese in considerazione le Scuole di Notariato con un numero di allievi non inferiore a 25 (venticinque); nel caso di Scuole con numero di allievi inferiore, considerata la vicinanza tra le stesse, potrà procedersi ad un accorpamento nell'organizzazione dei corsi da parte di tali Scuole, pur nel rispetto dell'Autonomia strutturale delle stesse, ovvero potrà istituirsi un sistema di lezioni per video - conferenza tale da consentire a ciascuna scuola la trattazione di tutti gli argomenti tra quelli elencati al successivo articolo 19;
c) per ogni corso di studi indetto da ciascuna Scuola di Notariato, sarà prevista la presenza di un numero da 1 a 6 docenti notai, ferma restano l'autonomia di ciascuna scuola notarile nell'affiancare al docente notaio collaboratori, anche tra soggetti non iscritti al Ruolo;
d) ciascuna Scuola di Notariato potrà istituire la figura del "tutor", individuandolo tra docenti e/o collaboratori della Scuola, al fine di garantire agli studenti un referente che possa dar risposta ad esigenze di studio ed approfondimento teorico/pratico;
e) la pianta organica della singola scuola potrà essere soggetta a revisione quando la scuola stessa ne faccia motivata richiesta, ovvero nei casi in cui la Commissione per la tenuta del Ruolo dei docenti notai lo ritenga opportuno. Quando, per una singola Scuola di Notariato, abbia titolo all'insegnamento - a norma del presente regolamento - un numero di docenti notai superiore alla pianta organica di cui alla precedente lettera di questo articolo, ciascuna Scuola formerà un elenco dei notai cui sarà affidato l'effettivo insegnamento per il ciclo biennale, sottoponendo le proprie scelte alla "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico dei Docenti notai" e motivando adeguatamente, a richiesta di quest'ultima, le priorità accordate.
Articolo 12
Requisiti per l'iscrizione al
Ruolo Nazionale dei docenti notai
Potrà essere iscritto nel Ruolo dei docenti il notaio che:
a) abbia svolto, per almeno un biennio, in modo stabile e regolare, l'insegnamento presso una delle scuole di notariato riconosciute, in qualità di docente o di collaboratore, e sia stato considerato idoneo dalla scuola presso la quale abbia prestato la propria attività di insegnamento; oppure
b) abbia svolto per almeno un biennio attività di insegnamento presso una Università, specificando la materia in relazione alla quale abbia svolto tale attività ed il docente titolare di cattedra con il quale ha collaborato.
Resta fermo che non possono essere iscritti a ruolo - e, laddove iscritti, sono cancellati - i notai che abbiano subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti disciplinari.
Possono essere ammessi al ruolo dei docenti notai anche i notai cessati dall'esercizio per dispensa su propria domanda o per raggiunti limiti di età.
Articolo 13
Domanda di ammissione
I notai che intendono essere iscritti nel Ruolo dei docenti devono farne richiesta scritta alla Scuola di Notariato riconosciuta presso la quale intendono espletare l'attività di insegnamento; sarà poi cura di ciascuna Scuola inoltrare le domande ricevute alla Commissione per la tenuta del Ruolo dei docenti Notai.
La domanda dovrà indicare:
a) i dati anagrafici del notaio e, per i notai in esercizio, il distretto di appartenenza;
b) l'avvenuto espletamento delle attività di insegnamento di cui sopra;
c) l'impegno a fornire, per almeno un biennio, un insegnamento stabile e regolare presso la scuola cui viene inoltrata la domanda;
d) la materia o le materie, tra quelle oggetto dei programmi di studio delle scuole di notariato, in relazione alle quali intende prestare la propria attività di insegnamento.
Sulla domanda ed i documenti ad essa allegati la Scuola di Notariato, cui la stessa è stata presentata, esprime il proprio giudizio di idoneità ed in seguito rimette l'intero fascicolo alla "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico dei Docenti Notai", la quale si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento del fascicolo, con decisione motivata da inviare al notaio richiedente ed alla Scuola di Notariato interessata.
Resta fermo che, in seguito alla presentazione della domanda, la "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico dei docenti notai" può effettuare verifiche ed accertamenti presso le Scuole Notarili, le Università o comunque le strutture presso le quali il notaio dichiari di aver espletato attività di insegnamento.
A tal fine i richiedenti devono fornire, unitamente alla domanda, tutti i documenti e i dati ritenuti opportuni al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.
In caso di diniego motivato all'iscrizione nel Ruolo Unico dei docenti notai, il notaio interessato può presentare istanza di revisione al Consiglio Nazionale del Notariato, il quale decide con deliberazione inappellabile.
Articolo 14
Conferma dell'iscrizione a ruolo.
Provvedimenti di cancellazione e sospensione
L'iscrizione nel Ruolo dei docenti notai è soggetta a conferma biennale, che avviene su iniziativa della scuola interessata, la quale inoltra alla "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico dei docenti notai" parere motivato in caso di diniego della conferma.
Ciascun docente notaio viene cancellato dal Ruolo nel caso in cui, per quattro anni consecutivi, non abbia ricevuto alcun incarico da Scuole di Notariato riconosciute.
Resta fermo che, anche per i docenti notai che abbiano ricevuto incarichi di didattica, ciascuna Scuola di Notariato, al fine di verificare il rispetto dell'impegno assunto da ciascun notaio di assicurare un regolare e stabile insegnamento, nonché la qualità dello stesso, deve, con frequenza almeno annuale, sottoporre agli studenti questionari anonimi in ordine alle lezioni tenute nel periodo di riferimento; in tale sede, possono altresì essere raccolte istanze, suggerimenti, proposte degli studenti in ordine alla didattica e all'insegnamento, che saranno poi sottoposte alla Commissione.
La Scuola di Notariato interessata può comunque in ogni momento, per gravi motivi, richiedere la cancellazione del notaio dal Ruolo dei docenti. A tal fine la Scuola presenta specifica richiesta alla Commissione per la tenuta del Ruolo Unico, con analitica e dettagliata indicazione dei motivi di tale provvedimento e dei documenti pertinenti.
E' in facoltà della Commissione chiedere chiarimenti, documentazioni al notaio interessato, anche disponendone la convocazione.
Sulla deliberazione della Commissione le parti interessate, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono domandare istanza di revisione al Consiglio Nazionale del Notariato, che decide con propria inappellabile deliberazione.
In osservanza delle disposizioni dell'articolo 12 di questo Regolamento, viene comunque cancellato dal Ruolo dei docenti notai il notaio che, negli ultimi cinque anni, abbia subito provvedimenti disciplinari; nel caso in cui per un notaio sia pendente un procedimento disciplinare, lo stesso può essere sospeso dal Ruolo unico dei docenti.
Articolo 15
Cancellazione volontaria
E' in facoltà del docente notaio chiedere volontariamente la cancellazione dal Ruolo.
A tal fine la domanda deve essere presentata, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del biennio, alla Scuola di Notariato presso la quale il Notaio stesso svolge la propria attività di insegnamento. In esito alla domanda, la "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico" dispone la cancellazione a far tempo dalla scadenza del biennio in corso, a seguito di inoltro della relativa domanda da parte della scuola interessata.
Articolo 16
Riammissione al Ruolo
Il notaio cancellato dal Ruolo può presentare domanda per esservi riammesso, nel rispetto della procedura e dei termini previsti con questo regolamento.
TITOLO III
ORDINAMENTO DIDATTICO DELLE SCUOLE DI NOTARIATO
Articolo 17
Ordinamento didattico
La Scuola di Notariato ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazione.
L'ordinamento didattico di ciascun anno è definito dalla scuola, sulla base delle materie previste dal successivo articolo 19.
Le attività di insegnamento si svolgono, in conformità all'ordinamento didattico, sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno dalla scuola, nel periodo compreso fra il mese di settembre e il mese di giugno dell'anno successivo, per un totale di almeno quattrocento ore per ciascun anno accademico di attività didattiche, dedicate alle lezioni e alle attività pratiche di cui all'articolo seguente.
La frequenza alle attività della scuola è obbligatoria.
Le assenze superiori a cento ore annue tra lezioni ed esercitazioni impediscono l'ottenimento del certificato di avvenuta frequenza per l'anno in corso. Ciascuna Scuola di Notariato può, tuttavia, prevedere un sistema di crediti formativi che compensino le assenze giustificate.
Articolo 18
Attività - Esame finale
L'attività didattica, strutturata su appositi moduli orari, consiste in:
- lezioni di approfondimento teorico e giurisprudenziale, svolte sempre con particolare attenzione alle problematiche connesse, anche indirettamente, all'esercizio dell'attività del Notaio;
- attività pratiche, quali l'illustrazione della tecnica redazionale dell'atto notarile, la redazione di singoli atti, la simulazione di prove concorsuali e la relativa pubblica discussione.
Al termine del ciclo biennale di lezioni, gli aspiranti notai, che abbiano conseguito il certificato di frequenza per ciascun anno, devono sostenere un esame di verifica dell'attività svolta nel corso del biennio.
Tale esame consiste in una prova scritta, unica a livello nazionale, che viene elaborata dalla "Commissione per la tenuta del Ruolo Unico dei docenti notai" ed inviata a ciascuna Scuola di Notariato con modalità tali da garantire la riservatezza delle prove.
Gli elaborati vengono sottoposti alla correzione di una commissione nominata dagli Organi Direttivi delle singole Scuole tra i docenti della Scuola stessa, in numero adeguato al numero dei candidati e comunque non inferiore a tre.
Ciascuna commissione viene presieduta dal membro più anziano di età.
Durante la fase di correzione, le prove saranno anonime e solo a correzione eseguita si potrà risalire all'identità dell'autore delle stesse.
Al termine del corso biennale, superate le prove d'esame, lo studente ottiene il diploma rilasciato dalla Scuola di Notariato.
Articolo 19
Materie di Studio
I corsi devono avere ad oggetto le seguenti materie:
- diritto delle persone e della famiglia;
- diritto delle successioni;
- diritti reali;
- obbligazioni e contratti;
- diritto commerciale (con particolare riferimento al diritto societario);
- pubblicità e tutela dei diritti;
- diritto internazionale privato ed elementi di diritto comunitario aventi attinenza con l'attività notarile;
- volontaria giurisdizione;
- ordinamento del notariato e principi di deontologia professionale;
- diritto tributario;
- diritto edilizio-urbanistico e nozioni di diritto amministrativo;
- elementi di informatica giuridica;
- altre materie, aventi attinenza con l'attività notarile, stabilite da ciascuna scuola, scelte tra diritto ecclesiastico, agrario, marittimo, fallimentare e procedura civile.
Articolo 20
Iscrizione alle Scuole di Notariato
Tutti i praticanti, iscritti nei registri tenuti dai Consigli Notarili, e coloro i quali abbiano ultimato la pratica hanno diritto di iscriversi ad una qualsiasi Scuola, prescindendo dal Distretto di provenienza.
Ciascuna Scuola, quando particolari esigenze funzionali lo giustifichino, potrà porre un limite al numero degli iscritti, stabilendo preventivamente i criteri di selezione.
Articolo 21
Controllo della frequenza ai corsi degli allievi
Ciascuna scuola stabilisce il sistema di controllo di presenza degli allievi, anche ai fini del rilascio degli attestati di frequenza.
TITOLO IV
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Articolo 22
Direzione delle Scuole di Notariato
La scuola di Notariato può assumere qualunque forma giuridica non lucrativa. L'organo preposto alla gestione della scuola deve essere costituito da notai scelti secondo lo statuto adottato da ciascuna scuola tra una rosa di nominativi designati dall'organismo istituzionale della categoria che ha promosso la scuola ai sensi dell'art. 1 di questo regolamento.
L'organo notarile preposto alla gestione della Scuola nomina un Direttore o un Organismo Direttivo e, su proposta di questo, i docenti scegliendoli tra notai (nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui al Titolo II di questo regolamento) professori universitari, magistrati ed esperti in specifiche discipline.
L'organizzazione dei corsi della Scuola è affidata al Direttore o all'Organismo Direttivo, il quale riferisce periodicamente sull'attività svolta all'organismo notarile preposto alla gestione della Scuola.
Il corpo dei docenti, che dovrà essere convocato almeno due volte l'anno, ha funzioni consultive per l'attività didattico - scientifica della Scuola.
Ciascuna Scuola può, in funzione di particolari esigenze, prevedere modalità organizzative integrative e complementari.
Lo Statuto della Scuola determina il soggetto (o i soggetti) cui spetta la rappresentanza della stessa.
Articolo 23
Programmi didattici
La direzione della Scuola, sentito il corpo dei docenti,stabilisce almeno un mese prima dell'inizio di ciascun anno, i programmi, il coordinamento fra le materie ed il piano delle esercitazioni.
Articolo 24
Conferenza dei direttori
Al fine di coordinare l'attività delle Scuole tra loro e di realizzare un permanente collegamento col Consiglio Nazionale del Notariato, è istituita la Conferenza dei Direttori, che deve essere convocata a cura del Consiglio Nazionale almeno due volte l'anno.
Essa ha funzioni consultiva.
TITOLO V
FINANZIAMENTI
Articolo 25
Mezzi di finanziamento
I mezzi di finanziamento della Scuole di Notariato sono costituiti dalle quote di iscrizione degli allievi, dai contributi versati dagli organismi notarili che gestiscono le stesse, dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese, da qualunque contributo venga elargito da Enti Locali, Statali od Europei o da privati.
Il Consiglio Nazionale del Notariato stabilisce annualmente e compatibilmente con il proprio bilancio l'erogazione del contributo per il finanziamento delle Scuole.
Tale contributo sarà costituito da:
- una parte fissa, eguale per tutte le Scuole;
- una parte variabile, quantificata in relazione al numero dagli allievi, che non può essere superiore alla parte fissa.
Relativamente alla corresponsione del contributo variabile, il Consiglio Nazionale del Notariato stabilisce l'ammontare minimo della quota che ciascuna Scuola deve fissare per l'iscrizione degli allievi al singolo anno accademico e fissa il contributo da erogare per ciascun allievo iscritto alla Scuola.
Ove la Scuola di Notariato determini la quota di iscrizione in misura superiore al minimo stabilito dal Consiglio Nazionale del Notariato, il contributo da erogare pro-capite sarà decurtato di un importo pari alla differenza tra la quota minima e quella fissata dalla Scuola per l'iscrizione.
In presenza di situazioni di difficoltà economica da parte di singoli iscritti, comprovata da idonea documentazione, la Scuola di Notariato può fissare la quota di iscrizione in una cifra inferiore alla quota minima prevista per l'anno accademico; in tal caso, la differenza tra la quota così determinata e la quota minima viene integrata dal Consiglio Nazionale del Notariato, il tutto con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza dei singoli casi.
L'erogazione del contributo da parte del Consiglio Nazionale del Notariato è, in ogni caso, sottoposta alla condizione del ricevimento della relazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
Le Scuole di Notariato di nuova istituzione, anche se non ancora riconosciute, hanno diritto al contributo del Consiglio Nazionale del Notariato per l'anno di istituzione, perché conformino la propria attività alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 26
Retribuzioni dei docenti
Ciascun docente, notaio o non, ha diritto alla retribuzione della propria attività di insegnamento nelle Scuole di Notariato, con spese a carico del bilancio di ciascuna Scuola.
Le retribuzioni dei docenti sono determinate sulla base di criteri omogenei fissati dal Consiglio Nazionale del Notariato a livello nazionale.
Sono fatti salvi i necessari adattamenti in ottemperanza alle norme di legge in materia.
TITOLO VI
DECORRENZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 27
Termine di decorrenza
Il presente regolamento ha decorrenza a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Articolo 28
Disposizioni transitorie
Le Scuole di Notariato già riconosciute dovranno adeguarsi alle disposizioni previste dal presente Regolamento entro e non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
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